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Competenze

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Il Tribunale Superiore ha duplice competenza: infatti giudica, con diversa composizione, sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.

Nel primo caso, a sensi dell'art. 142 T.U. acque, conosce in grado di appello tutte le cause decise in primo grado dagli otto Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche aventi sede nelle Corti d'Appello di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari sulle materie di loro competenza indicate negli artt. 140 e 141 T.U. acque e cioè: controversie intorno alla demanialità delle acque, circa i limiti dei corsi o bacini loro alvei e sponde; controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le conseguenti indennità; controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione; ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.


Nel secondo. a sensi dell'art. 143 T.U. acque, quale organo di giurisdizione amministrativa ha cognizione diretta sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dalla amministrazione in materia di acque pubbliche; sui ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa indicati nell’art. 217 T.U. acque riguardanti l'esecuzione di opere idrauliche e nell'art. 221 in tema di contravvenzioni che alterino lo stato delle cose, nonché contro i provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche; sui ricorsi in materia di diritti esclusivi di pesca.


A sensi dell'art. 144 T.U. acque la competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia in grado di appello che in sede di legittimità sussiste anche per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.


La composizione del collegio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche varia a seconda che giudichi in sede di appello o in unico grado.


In grado di appello decide con cinque votanti: il Presidente, due consiglieri di Cassazione, un consigliere di Stato e un tecnico. In sede di giurisdizione amministrativa decide con sette votanti: il Presidente, due consiglieri di Cassazione, tre consiglieri di Stato e un tecnico.


In sede di giurisdizione amministrativa decide con sette votanti: il Presidente, due consiglieri di Cassazione, tre consiglieri di Stato e un tecnico.


Il carattere distintivo della procedura del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è che essa prevede una articolata istruttoria condotta da un giudice delegato dal Presidente, fase che non esiste nelle altre giurisdizioni superiori.


Ai sensi dell’art. 199  T.U. n. 1775/1933  le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza del la parte.


Contro le decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione (art. 200 T.U. n. 1775/1933) per incompetenza o eccesso di potere;  per violazione o falsa applicazione di legge ; ovvero (art. 360 ult. c. c.p.c.) per  difetto di giurisdizione o per vizio di motivazione.


Nei casi di annullamento  per violazione di legge o vizio di motivazione, la causa è rinviata allo stesso Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.


Contro le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 è ammesso il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per difetto di giurisdizione.

 

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