In tema di rinnovo delle concessioni di piccola derivazione d’acqua per uso idroelettrico, la disciplina degli artt. 6, 28 e 30 del r.d. n. 1775 del 1933, benché non contempli i principi della pubblicità e della gara in caso di rinnovo delle concessioni, deve essere disapplicata nella parte in cui consente il rinnovo di un contratto di concessione senza la previa indizione di una procedura trasparente e conoscibile che consenta ai terzi che vi hanno interesse di formulare una proposta concorrente sulla base dei principi di derivazione comunitaria per i quali, quando l’amministrazione attribuisce occasioni di vantaggio a privati in relazione a beni pubblici la cui disponibilità sia limitata, deve rispettare i principi di non discriminazione e pari trattamento corollari di quello di concorrenza su cui si basa il Trattato EU. Di conseguenza la carenza di una normativa statale e regionale sulla necessità di sottoporre a gara il rinnovo delle piccole derivazioni non comporta né la possibilità, né tantomeno l’obbligo per la Provincia di rinnovare automaticamente una concessione che risultava attiva da quasi 40 anni senza alcuna forma di pubblicità o di competizione in palese contrasto con la direttiva Bolkenstein n. 2006/123/CE self executing.
(Il Tribunale Superiore si è pronunciato su domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su istanza di rinnovo della concessione).
27/03/2025