Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa n. R.G. 100/2023, ha stabilito che nel rito speciale di cui al R.D. 1775/1933 davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è ammessa fino alla precisazione delle conclusioni, in entrambi i gradi, la produzione di documenti e la proposizione di domande o motivi nuovi, senza applicazione del regime restrittivo dell’art. 345 c.p.c. novellato, sicché il giudice deve tener conto anche in appello della documentazione prodotta per la prima volta per valutare la fondatezza della domanda; che, in caso di ritiro irreversibile delle acque dall’alveo fluviale verificatosi prima del 3 febbraio 1994, si applica l’art. 942 c.c. nella formulazione anteriore alla l. 37/1994, secondo cui i terreni abbandonati per effetto di modificazioni naturali del corso d’acqua si considerano sdemanializzati e vengono acquistati, a titolo originario, dal proprietario del fondo direttamente confinante con la riva scoperta; ai fini dell’acquisto, è pertanto necessario e sufficiente dimostrare che il terreno residuato dall’alveo demaniale confina materialmente, al momento del ritiro delle acque, con il fondo dell’acquirente.
27/03/2025