Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza del 29 gennaio 2025, nella causa sub RG C.C. n. 18/2024, ha enunciato il seguente principio:
Nei giudizi dinanzi al TSAP, il reclamo avverso l’ordinanza di ammissione delle prove è ammissibile esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall’art. 162 del r.d. 1775/1933. (Fattispecie in cui il TSAP ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso l’ordinanza di ammissione delle prove poiché notificato oltre il termine perentorio di tre giorni dalla comunicazione del provvedimento, come previsto dall’art. 162 del r.d. 1775/1933).
27/03/2025