Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, nella causa n. R.G. 66/2023, ha enunciato, in sede di legittimità amministrativa, il seguente principio:
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l’obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio “chi inquina paga”; pertanto, l’obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell’inquinamento (applicando il principio, il Tribunale Superiore ha ritenuto illegittimo il verbale della Conferenza di servizi, nella parte in cui chiedeva alla società Fibe interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, prescindendo da qualsiasi verifica in ordine alla responsabilità nella contaminazione)
27/03/2025