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Sentenza n. 43 del: 24/03/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Giorgio Manca

Concessioni e derivazioni - atti di gara - impugnazione.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza del 27 novembre 2024, nella causa sub RG n. 118/2024, ha enunciato i seguenti principi:

- in tema di impugnabilità degli atti di gara nelle procedure di affidamento di concessioni idroelettriche, gli atti - come il bando di gara - antecedenti al provvedimento finale non sono immediatamente impugnabili, salvo che contengano: (a) clausole che impediscono in radice la partecipazione (cd. clausole immediatamente escludenti); (b) prescrizioni ambigue o illogiche che ostacolano la formulazione di un’offerta valida; ovvero (c) nelle ipotesi in cui si contesti l’esistenza stessa del potere di indire la gara. Al di fuori di tali ipotesi, l’impugnazione può essere proposta solo avverso l’atto finale lesivo o il provvedimento di esclusione intervenuto prima della conclusione della procedura.

- Nelle procedure di affidamento delle concessioni idroelettriche, il criterio della massima partecipazione - richiamato all’art. 11, comma 1, della L. Regione Lombardia n. 5 del 2020, quale finalità della pubblicazione dell’avviso pubblico - è volto a garantire trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici interessati alla procedura di gara. Tuttavia, tale principio non può assumere un valore assoluto nella determinazione dei requisiti di partecipazione, che devono comunque garantire l’idoneità tecnica e organizzativa degli operatori economici in relazione alla specifica concessione da affidare. Il bilanciamento tra il principio di massima partecipazione e quello di selezione del miglior contraente richiede che l’amministrazione possa legittimamente stabilire criteri selettivi rigorosi, ove giustificati dalla complessità e rilevanza della concessione, anche alla luce dell’art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone la proporzionalità e l’attinenza dei requisiti all’oggetto dell’appalto. La previsione di requisiti meno stringenti, infatti, pur ampliando la platea dei partecipanti, potrebbe compromettere l’interesse pubblico alla scelta di un operatore effettivamente qualificato.

Allegato

27/03/2025

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