Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, all’esito dell’udienza del 9 aprile 2025, nella causa sub RG n. 127/2023, ha enunciato, in sede di legittimità amministrativa, il seguente principio:
In una controversia in cui una società aveva presentato ricorso contro il diniego di riattivazione provvisoria di una centrale idroelettrica, negata per motivi di sicurezza, ha stabilito, con riguardo al potere esercitato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 17, co. 3, r.d. 1775/1933, che la prosecuzione provvisoria di un prelievo d’acqua pubblica in assenza di concessione è ammessa solo “eccezionalmente” e in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, del buon regime delle acque e in assenza di lesioni ai diritti di terzi; che l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nel valutare tali presupposti, inclusa la valutazione tecnica e di sicurezza degli impianti, e che il potere discrezionale non è vincolato alle valutazioni dei tecnici di parte, conservando l’Amministrazione il potere di valutazione autonoma, specie in tema di sicurezza e funzionalità dell’impianto (sulla base dell’art. 26 della Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2/2015). Inoltre, il Tribunale ha escluso il vizio di partecipazione al procedimento nel caso di integrazione della motivazione finale per dare atto della valutazione delle osservazioni e controdeduzioni del privato, presentate successivamente al preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis L. 241/1990.
27/03/2025