Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, giudicando in appello (in causa RG n. 212/2023), ha enunciato il principio secondo cui il presupposto per l’assoggettamento al pagamento del sovracanone BIM, ai sensi dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012, è rappresentato dalla localizzazione delle opere di presa dell’impianto idroelettrico, la cui funzione è di prelevare l'acqua operando la cd. captazione, all’interno del territorio di un comune ricompreso nel perimetro di un bacino imbrifero montano; non è rilevante la collocazione di altri manufatti idraulici a scopo di derivazione, come la traversa (il TSAP, in accoglimento dell’appello di una società concessionaria, ha ritenuto infondata la pretesa di un Comune di pagamento del sovracanone in un caso in cui le bocche dell’impianto che prelevavano l‘acqua erano collocate al di fuori del perimetro del BIM di riferimento).
27/03/2025