Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione diretta (causa Rg. 8/2022), ha enunciato i seguenti principi:
In presenza di accertata alterazione del regime delle acque pubbliche per effetto di un’opera abusiva, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143 r.d. 1775/1933, anche se l’atto impugnato proviene da autorità urbanistico-edilizie (nella specie, l’opera contestata, un muro spondale difforme dall’autorizzazione edilizia, interferiva direttamente con la sezione di deflusso di un torrente, determinando modifiche al regime delle acque, per cui il giudizio è stato ritenuto rientrante nella cognizione del TSAP).
In tema di opere edilizie realizzate in alveo fluviale, la realizzazione di un muro spondale in difformità dall’autorizzazione edilizia, con restringimento della sezione d’alveo e in assenza delle opere di mitigazione ambientale prescritte, impone la rimessione in pristino ai sensi degli artt. 31, 32 e 35 del d.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 142 e 146 del d.lgs. 42/2004 e 27 dPR 380/2001, senza possibilità di ricorrere all’istituto della tolleranza costruttiva (nella specie, il muro spondale realizzato da una società lungo un torrente, invadeva l’alveo riducendone la sezione, era privo della testata inclinata e delle essenze arboree previste e non rispettava il vincolo paesaggistico, risultando insuscettibile di sanatoria).
In presenza di opera insistente su suolo demaniale su cui insiste un vincolo paesaggistico, non è ammissibile la qualificazione di difformità edilizie come tolleranze costruttive, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001(nella specie, la maggiore rientranza planimetrica del muro verso l’alveo del torrente, realizzata in difformità rispetto all’autorizzazione, era stata illegittimamente considerata dall’amministrazione comunale tolleranza costruttiva nonostante l’opera insistesse su area soggetta a vincolo paesaggistico e demaniale; il TSAP ha accolto il ricorso dei controinteressati).
Una SCIA edilizia presentata in sanatoria per opere abusive in zona vincolata, se priva della necessaria autorizzazione paesaggistica, è inefficace; l’intervento edilizio cui essa si riferisce è tamquam non esset e deve essere rimosso (nella specie, la SCIA presentata da una società per sanare parte delle difformità del muro spondale era priva di autorizzazione paesaggistica, nonostante il vincolo esistente sul torrente, rendendo illegittima l’inerzia del Comune nel non disporre la demolizione).
27/03/2025