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Sentenza n. 138 del: 17/07/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Rossana Giannaccari

Acque Pubbliche - esondazione - danni - enti responsabili.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di appello (causa Rg. n. 149/2023), ha enunciato il seguente principio:

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la titolarità delle relative obbligazioni risarcitorie degli enti pubblici per i danni da esondazione va accertata tenendo conto non solo della normativa statale in materia di difesa del suolo e regimazione delle acque, ma anche della normativa regionale, che può attribuire specifiche competenze, obblighi di manutenzione, pianificazione o vigilanza a enti diversi. In fattispecie riguardante l’esondazione di un torrente montano, incluso nel perimetro di un consorzio, non essendovi prova del caso fortuito ed essendovi invece prova dell’omessa manutenzione degli argini del corso d’acqua, il Tribunale Superiore ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la responsabilità solidale della regione Campania e di un consorzio di bonifica nella veste, entrambi, di custodi del corpo idrico: la prima, quale ente gestore del demanio idrico, ai sensi degli artt. 2 lett. e) dPR n. 8/1972, 89 e 90 dPR n. 616/1977, 2 co. 2 lett. b) r.d. n. 215/1933 e 1 lett. h) dPR n. 11/1972; il secondo, quale ente tenuto alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ai sensi degli artt. 17, 18 e 54 R.D. n. 215/1933, art. 3, co. 4, L.R. Campania n. 23/1985, artt. 2, co. 1 e 2, 3, co. 1 e 2, 7, co. 4 e 9, e 12, co. 3, L.R. Campania n. 4/2003, e art. 2, co. 3, lett. b), dello Statuto consortile approvato con Delib. Reg. Campania n. 239/2 del 26.11.1986 (v. anche TSAP n. 31 del 2024).

Allegato

27/03/2025

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