Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione diretta (causa Rg. 7/2024), ha enunciato i seguenti principi:
Nel procedimento per il rilascio di concessioni di derivazione d’acqua pubblica, il superamento del termine previsto ratione temporis per la conclusione del procedimento (nella specie, 18 mesi ex art. 43 del Regolamento Regionale Abruzzo n. 3/2007), senza l’adozione di un provvedimento espresso e in assenza di sospensioni legittime, configura violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e legittima l’esperimento dell’azione sul silenzio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. Non sono invece autonomamente impugnabili, per difetto di lesività immediata, atti endoprocedimentali quali la relazione istruttoria recante proposta di rigetto dell’istanza, i verbali del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo e gli atti applicativi del Regolamento Regionale Abruzzo n. 2/2023. In tali casi, è ammissibile – ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. – la conversione d’ufficio dell’azione impugnatoria avente ad oggetto atti non immediatamente lesivi in azione sul silenzio, con conseguente ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine perentorio.
27/03/2025