Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle cause riunite R.G. 155 e 182/2023, in sede di appello, ha enunciato il seguente principio:
In materia di danni da esondazioni, la Regione Siciliana-Autorità di Bacino del Distretto Idrografico e il Consorzio di Bonifica territorialmente competente rispondono in solido nei confronti dei danneggiati, ai sensi degli artt. 2051 e 2055 c.c., poiché entrambi titolari di specifici compiti: all’Autorità di Bacino spettano, ex art. 63 d.lgs. 152/2006 e art. 3, l.r. Sicilia n. 8/2018, la programmazione, vigilanza e realizzazione delle opere idrauliche e la mitigazione del rischio idrogeologico; ai Consorzi competono, ex artt. 2 e 8 l.r. Sicilia n. 45/1995, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle opere di bonifica. L’omissione di tali doveri integra responsabilità per omessa custodia, quando l’evento meteorico non sia qualificabile come caso fortuito perché non dimostrata l’inevitabilità del danno anche in presenza di regolare manutenzione (comunque insussistente nella specie).
27/03/2025