Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 51/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato il seguente principio:
In materia di appalto di opere pubbliche, i termini di prescrizione e decadenza per l’esperimento delle azioni di garanzia ex artt. 1667 e 1669 c.c. decorrono dall'approvazione del collaudo finale, che costituisce l'accettazione formale dell’opera da parte della P.A.; in mancanza di collaudo, tali termini non iniziano a decorrere, salvo che il committente abbia omesso il collaudo per fatto imputabile all’impresa. Segnatamente per le dighe, il collaudo è soggetto alla disciplina speciale del dPR n. 1363/1959, art.14, che, disciplinando la progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe di ritenuta, prevede un lungo esercizio sperimentale pluriennale che ha lo scopo di verificare il comportamento dell’opera sotto carico progressivo fino al raggiungimento della quota massima di regolazione dell’invaso; il collaudo non può essere sostituito da certificati di regolarità tecnica o da atti parziali anche se l’opera è in esercizio provvisorio (nella fattispecie, il TSAP ha stabilito che fino al completamento dell’esercizio sperimentale e del collaudo, l’opera non è formalmente accettata dalla P.A. e la responsabilità dell’impresa appaltatrice permane per gli eventuali difetti o vizi fino al completamento del collaudo).
27/03/2025