Benvenuto sul sito del Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Ministero della Giustizia

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche
Ti trovi in:

Dettaglio notizia

Sentenza n. 217 del: 10/12/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Diana Caminiti

Acque pubbliche - demanio idrico - opere

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 150/2023,  in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:

In materia di demanio idrico, l’art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 impone l’obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa per qualsiasi opera realizzata nell’alveo dei corsi d’acqua pubblici e nelle relative pertinenze, a prescindere dalla natura, consistenza, finalità o carattere turistico-ricreativo dell’intervento. Tale obbligo ha portata generale ed autonoma rispetto agli artt. 96 e 97 del medesimo decreto, che disciplinano rispettivamente le opere vietate in modo assoluto e quelle assentibili a condizioni, senza escludere l’assoggettamento al nulla osta idraulico di tutte le altre opere interferenti con l’alveo. L’esecuzione di interventi in assenza della prescritta autorizzazione legittima l’esercizio del potere di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 378 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, con onere di ripristino a carico del soggetto che ha realizzato le opere, anche se amministrazione pubblica. 

La realizzazione di percorsi attrezzati, strutture o infrastrutture destinate alla fruizione turistica o naturalistica all’interno o in attraversamento degli alvei di corsi d’acqua pubblici, ai sensi dell’art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, richiede la preventiva verifica della sicurezza idraulica e della stabilità delle sponde, da effettuarsi mediante idonea istruttoria tecnica e previo rilascio dell’autorizzazione idraulica. In mancanza di tale presupposto, e ricorrendo le condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica, è legittima l’adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori, ivi compresa la diffida a impedire la fruizione dei percorsi, anche ai sensi dell’art. 378 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). 

La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento con cui l’autorità idraulica ordina il ripristino dello stato dei luoghi e vieta la fruizione di opere abusive su demanio idrico, qualora risulti che il contenuto dell’atto sia vincolato dall’assenza della prescritta autorizzazione idraulica e dalla comprovata sussistenza di condizioni di pericolo, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Allegato

27/03/2025

Torna a inizio pagina Collapse