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Sentenza n. 226 del: 22/12/2025
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Sebastiano Zafarana

Acque pubbliche – concessioni di derivazione – questioni processuali

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 5/2024,  in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:

In materia di concessioni di derivazione d’acqua e di autorizzazione di impianti idroelettrici, sussiste l’interesse ad agire (in senso oppositivo) sia dei soggetti privati stabilmente insediati in prossimità dell’opera, quando l’intervento incida in modo diretto e qualificato sull’ambiente di vita o sull’attività esercitata, sia delle associazioni ambientaliste riconosciute.

Non è configurabile un conflitto di giudicati tra sentenze del giudice amministrativo ordinario e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in presenza di diversità di petitum e causa petendi, anche se le questioni presentano profili di connessione.

Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione al TSAP per “nuovo esame” investe il giudice di rinvio del potere di riesaminare tutte le censure originariamente dedotte e dichiarate assorbite, quando esse risultino logicamente e funzionalmente connesse alle questioni accolte dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Il riconoscimento della valenza strategica di un impianto idroelettrico, ai fini della deroga ai divieti di tutela previsti dal Piano di Tutela delle Acque, richiede esclusivamente il raggiungimento dell’intesa tra Regione, Provincia e Unione Montana, ai sensi dell’art. 23 del PTA, senza che sia normativamente imposto l’intervento dell’organo politico regionale. La significativa modifica dei parametri tecnici ed energetici del progetto impone una nuova e autonoma valutazione di strategicità, che deve essere espressamente rinnovata dalle amministrazioni competenti, ma non richiede forme procedimentali ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa di piano.

Il riconoscimento della valenza strategica di un’opera idraulica costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, fondata su valutazioni tecniche e pianificatorie complesse, sindacabile dal giudice solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopico travisamento dei fatti, restando preclusa ogni sostituzione del giudizio giurisdizionale a quello dell’amministrazione, purché la decisione rientri nella gamma delle soluzioni tecnicamente plausibili e ragionevoli.

Allegato

27/03/2025

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