Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 67/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
L'obbligo per i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di fornire gratuitamente alla Provincia autonoma una quota di energia prodotta (o il relativo compenso monetario sostitutivo) trova il suo fondamento primario nell'art. 13 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Tale obbligo, pur riferendosi testualmente alle "grandi derivazioni", deve essere interpretato in continuità con la normativa statale sopravvenuta (Legge 24 gennaio 1977, n. 7), la quale, pur elevando la soglia delle "piccole derivazioni" a 3.000 kW, ha fatto espressamente salvo l'obbligo di cessione gratuita per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 220 kW già qualificati come grandi derivazioni secondo la disciplina previgente. Ne consegue che le centrali con potenza compresa tra 220 kW e 3.000 kW (c.d. "medie derivazioni" secondo la legge provinciale di Bolzano n. 2/2015) restano soggette a tale onere patrimoniale.
In tema di determinazione del compenso unitario dovuto dai concessionari in caso di mancato ritiro dell'energia da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, in base all’art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (norma di valore costituzionale) nel testo vigente prima delle modifiche introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'articolo 1, comma 833, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è consentita la fissazione di tale compenso tramite atti amministrativi (deliberazioni di Giunta o decreti presidenziali), non rilevando la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione né occorrendo la previa approvazione di una legge provinciale.
27/03/2025