Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 143/2020, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
In tema di adempimento della convenzione accessiva a provvedimento concessorio, il provvedimento di decadenza (o revoca/sanzione) adottato dall’ente concedente non è un atto di autotutela di secondo grado (come l'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 o la revoca ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990), ma attesta l’estinzione del rapporto concessorio per inadempimento, per cui trova applicazione il principio del tempus regit actum riferito al momento dell'emissione del provvedimento di decadenza, dovendosi avere riguardo al quadro normativo e ai poteri esistenti nel momento in cui l’ente concedente adotta il provvedimento.
Le clausole generali contenute nel disciplinare di concessione che rinviano alle "vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica" (artt. 3, comma 5, e 5 del disciplinare di concessione) comportano un rinvio dinamico a regole tecniche e di buona pratica conoscibili dall’operatore professionale (gravato di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.) e idonee a prevenire erosioni o danni alla stabilità degli alvei e delle sponde, la cui violazione (es. mancato rispetto della velocità di abbassamento delle paratoie di 20 cm ogni tre ore) integra l'inadempimento che può fondare il provvedimento di decadenza (nella fattispecie si trattava dell'inappropriata e repentina movimentazione delle paratoie di un impianto idroelettrico sul fiume Savio, ritenuta causa di dissesti idrogeologici e erosione delle sponde fluviali a monte dell'impianto, in violazione delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e delle regole di buona tecnica idraulica).
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi ha natura acceleratoria e non decadenziale e, di conseguenza, la sua violazione non inficia la validità della determinazione finale, ma può eventualmente legittimare l'azione contro il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. o un'azione risarcitoria.
In tema di procedimento amministrativo, le disposizioni di cui agli artt. 14, comma 5, e 14-ter, comma 6, della Legge n. 241/1990 non attribuiscono al privato un diritto soggettivo alla partecipazione fisica alle sedute della conferenza di servizi, bensì una mera facoltà per l’Amministrazione di invitare gli interessati. Ne consegue che non sono violati i diritti partecipativi e di difesa qualora il privato sia stato comunque posto in condizione di esercitare un compiuto contraddittorio attraverso l'invio di memorie difensive e relazioni tecniche, atteso che l'apporto collaborativo del modulo procedimentale della conferenza è finalizzato all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e non comporta l'obbligo di una presenza costante e fisica del soggetto privato in ogni fase istruttoria o decisionale.
27/03/2025