Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 144/2023, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:
In tema di tutela dell'ambiente, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) non costituisce un mero atto tecnico di gestione o di amministrazione in senso stretto, bensì un provvedimento con cui l'Amministrazione esercita una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo. Tale funzione comporta un’amplissima discrezionalità nell'apprezzamento e nella ponderazione della molteplicità degli interessi pubblici e privati contrapposti, con particolare riferimento al corretto uso del territorio. Ne consegue che il giudizio di compatibilità ambientale è insindacabile nel merito in sede giudiziale, restando il sindacato del giudice limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o violazione di legge.
La nozione di "linee guida" (quale la Direttiva Derivazioni della Conferenza istituzionale permanente delle Alpi Orientali) non è equiparabile a quella di meri "parametri suppletivi" utilizzabili solo per colmare eventuali lacune della pianificazione. Esse integrano un criterio di giudizio elevato, delineando raccomandazioni di comportamento che informano la valutazione di compatibilità ambientale anche in assenza di lacune. Per le istanze di concessione pregresse ancora in fase istruttoria, tali prescrizioni assumono rilievo come parametri di cui l'Autorità deve necessariamente tener conto, potendo quest'ultima ricorrere anche a criteri più rigorosi di quelli indicati nelle linee guida stesse per il perseguimento della massima tutela del corpo idrico.
In sede di rinvio a seguito di annullamento per errore di diritto e vizio di motivazione, il TSAP deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ex art. 384, comma 1, c.p.c., esercitando la "potestas iudicandi" attraverso una valutazione "ex novo" dei fatti solo nei limiti e secondo le direttive impartite dalla decisione di legittimità. In ossequio al superiore principio di economia processuale, il Collegio può derogare all'ordine logico-giuridico delle questioni decidendo la causa sulla base della cosiddetta "ragione più liquida", cioè della ratio decidendi di per sé sufficiente a definire il giudizio.
21/01/2026