Benvenuto sul sito del Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche - Ministero della Giustizia

Tribunale di Tribunale Superiore Acque Pubbliche
Ti trovi in:

Dettaglio notizia

Sentenza n. 42 del: 30/03/2026
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Diana Caminiti

Concessione di derivazione - procedimento di VIA - documentazione non depositata - conseguenze - archiviazione della domanda di concessione - legittimo affidamento - nozione.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg  136/2024,  in sede di  giurisdizione diretta, ha enunciato i seguenti principi:

Il procedimento volto al rilascio di una concessione di derivazione d'acqua pubblica ha natura dipendente rispetto al subprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Qualora il proponente non depositi la documentazione integrativa richiesta per la VIA entro i termini assegnati (anche prorogati), l'istanza di VIA si intende ritirata con conseguente obbligo di archiviazione per l'autorità competente, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Tale archiviazione determina, in via derivata e vincolata, l'improcedibilità e la doverosa archiviazione della domanda di concessione principale, non essendo ammissibile un arresto procedimentale sine die che sottragga la risorsa idrica all'eventuale utilizzo da parte di terzi.

Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, ha carattere reciproco e comporta, a carico del privato, uno specifico onere di diligenza nella partecipazione al procedimento. Ne consegue che non è configurabile un legittimo affidamento incolpevole qualora l’interessato, consapevole dell’incompletezza della documentazione e del decorso dei termini perentori previsti per l’integrazione istruttoria (nella specie, ex art. 23, comma 3, d.lgs. n. 152/2006), ometta di attivarsi per la regolarizzazione della propria posizione. In tale contesto, la successiva archiviazione dell’istanza, ancorché intervenuta a distanza di tempo dall’arresto del sub-procedimento, integra un atto dovuto e vincolato, non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, essendo l’interruzione del procedimento imputabile esclusivamente alla condotta negligente del proponente.

Allegato

27/03/2025

Torna a inizio pagina Collapse