Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 76/2024, in sede di giurisdizione diretta, ha enunciato il seguente principio:
In materia di concessione di derivazione di acque pubbliche, il provvedimento concessorio adottato ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 deve necessariamente contenere, ai sensi dell’art. 103, la determinazione delle somme spettanti allo scopritore della falda – a titolo di rimborso spese, compenso e premio – nonché l’individuazione della quota d’acqua riservata al proprietario del fondo (quando non ottenga la concessione) per i bisogni del fondo stesso, trattandosi di elementi essenziali dell’atto, la cui omissione ne determina l’illegittimità; tali utilità sorgono e divengono esigibili solo con il rilascio della concessione, con conseguente decorrenza della prescrizione da tale momento ai sensi dell’art. 2935 c.c. Detto obbligo sussiste anche quando il provvedimento sia adottato da un Commissario ad acta nominato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il quale, pur operando in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, è tenuto a esercitare il potere nel rispetto della disciplina sostanziale che lo regola, non potendo adottare un atto privo degli elementi obbligatori previsti dalla legge né omettere la liquidazione delle utilità patrimoniali spettanti ai soggetti incisi.
27/03/2025