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Sentenza n. 74 del: 20/05/2026
Presidente: Antonio Pietro M. Lamorgese
Relatore: Diana Caminiti

Concessioni di derivazione idroelettriche - rilascio - giudizio sul silenzio - obbligo della p.a. di provvedere - effetti - riattivazione dell’istruttoria mediante conferenza di servizi - legittimità.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa  Rg  238/2026 + 69/2024,  in sede di  giurisdizione diretta, ha enunciato i seguentI principi:

- In materia di concessione di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico, la sentenza resa nel giudizio avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., che si limiti ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere senza pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa né prescrivere uno specifico modus procedendi, non impedisce all’amministrazione di riattivare l’istruttoria mediante conferenza di servizi, né rende di per sé nulli, per violazione o elusione del giudicato, gli atti endoprocedimentali successivamente adottati.

Concessioni di derivazione idroelettriche - richiesta di rilascio - diniego per carenze documentali - legittimità - limiti. 

- Tuttavia, resta illegittimo il provvedimento finale di diniego della concessione qualora sia fondato su presunte carenze documentali, irregolarità procedimentali o mancate integrazioni imputabili alla stessa amministrazione procedente ovvero riferite ad adempimenti non gravanti sul privato istante. In particolare, l’amministrazione non può rigettare l’istanza assumendo come ostative: a) la mancata ripubblicazione della variante progettuale ai sensi degli artt. 7 e 49 r.d. n. 1775/1933, ove tale adempimento fosse di propria competenza; b) la mancata produzione di integrazioni paesaggistiche e ambientali senza avere previamente esercitato i propri poteri di accertamento in ordine ai vincoli territoriali esistenti; c) asserite criticità della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA derivanti dall’operato delle amministrazioni competenti. Ne consegue che il diniego fondato su tali presupposti risulta viziato per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti ed eccesso di potere.

Allegato

27/03/2025

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