Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg 212/2024, in sede di appello, ha enunciato il seguente principio:
In tema di sovracanoni BIM per concessione di derivazione ai fini idroelettrici di cui alla legge n. 959/1953, in considerazione della loro accertata natura tributaria, la loro quantificazione fissata nell’atto di concessione, anche provvisoria, resta insensibile alla rettifica retroattiva dell’effettiva portata di derivazione, anche quando fondata su rilievi attendibili protratti per più anni. Nel bilanciamento degli interessi, infatti, anche in coerenza al contesto eurounitario, la stabilità del rapporto tributario e la certezza delle entrate prevale sull’effettività della portata idrica, anche in deroga al principio di capacità contributiva. Pertanto, ai fini del sovracanone (e al contrario del canone) la modifica formale della concessione opera solo per il futuro, esclusa ogni forma di conguaglio, sia a favore che contro il concessionario.
27/03/2025