Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella causa Rg c.c. 5/2026, in sede di appello, ha enunciato il seguente principio:
Nelle controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il reclamo avverso il provvedimento cautelare pronunciato nel corso del giudizio non appartiene alla competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ma deve essere proposto al medesimo TRAP in diversa composizione collegiale, ai sensi dell’art. 669-terdecies, comma 2, c.p.c., non sussistendo nel r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ragioni di incompatibilità all’applicazione del regime ordinario del reclamo cautelare; la cui cognizione resta pertanto attribuita al giudice presso il quale pende (o comunque competente per) il merito, in funzione del necessario coordinamento tra tutela interinale e decisione definitiva. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo proposto direttamente al TSAP contro il decreto con cui il TRAP abbia rigettato un’istanza cautelare avanzata in una causa risarcitoria ex art. 2051 c.c. relativa ai danni derivanti dalla cattiva manutenzione di canali di scolo e impianti idrovori.
27/03/2025